Pubblicata la circolare n.34 del 15-02-2024 dell’INPS in merito al Bonus Psicologo.
La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2023 (erogabili nel 2024).
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
• residenza in Italia;
• valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
Le soglie sono le seguenti:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito.
Qui link alla circolare